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CREDITO D’IMPOSTA PER PARTECIPAZIONE A FIERE INTERNAZIONALI

Augustea IBERICA segnala alle imprese italiane interessate all’internazionalizzazione che l’articolo 49  decreto crescita pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n°100 del 30 Aprile 2019 (vedi link). Il decreto Crescita (D.L. n. 34/2019) prevede un credito d’imposta per le PMI che partecipano a manifestazioni fieristiche internazionali di settore. Il beneficio (sotto forma di credito d’imposta) spetta per le spese sostenute nel 2019 per l’affitto degli spazi espositivi e per il loro allestimento nonché per le attività pubblicitarie, di promozione e di comunicazione, connesse alla partecipazione alla fiera. Il bonus, in “de minimis”, sarà riconosciuto nella misura del 30%, fino ad un massimo di 60.000 euro. Le risorse complessive a disposizione della misura ammontano a 5 milioni euro. Qual è l’iter per il riconoscimento dell’incentivo?
L’operatività dell’incentivo (i fondi disponibili ammontano a 5 milioni di euro) è connessa all’emanazione da parte dei Ministeri competenti (Sviluppo economico, – e Ministro dell’economia e delle finanze) di un decreto attuativo.
L’incentivo si rivolge alle PMI interessate a partecipare a fiere internazionali migliorando il livello dell’internazionalizzazione delle PMI italiane.

L’incentivo sostiene il  30% delle spese sostenute per la partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali di settore. Il credito d’imposta può essere riconosciuto fino ad un limite massimo di 60.000 euro per le spese che riguardano:

  affitto di spazi espositivi,
  allestimento degli spazi medesimi,
  attività di pubblicità, promozione e comunicazione connesse alla partecipazione.
Il decreto attuativo di cui sopra dovrà specificare:
  le tipologie di spesa,
  le procedure per l’ammissione al beneficio,
  l’elenco delle manifestazioni fieristiche internazionali di settore per cui è ammesso il credito
d’imposta,
  le procedure di recupero in caso di utilizzo illegittimo del credito stesso.

LINK A GAZZETTA UFFICIALE
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/04/30/100/sg/pdf

Art. 49.
Credito d’imposta per la partecipazione di PMI a fiere internazionali
1. Al fine di migliorare il livello e la qualità di internazionalizzazione delle PMI italiane, alle
imprese esistenti alla data del 1° gennaio 2019 è riconosciuto, per il periodo d’imposta in corso alla
data di entrata in vigore del presente decreto, un credito d’imposta nella misura del 30 per cento
delle spese di cui al comma 2 fino ad un massimo di 60.000 euro. Il credito d’imposta è
riconosciuto fino all’esaurimento dell’importo massimo pari a 5 milioni per l’anno 2020.
2. Il credito d’imposta di cui al comma 1 è riconosciuto per le spese di partecipazione a
manifestazioni fieristiche internazionali di settore che si svolgono all’estero, relativamente alle
spese per l’affitto degli spazi espositivi; per l’allestimento dei medesimi spazi; per le attività
pubblicitarie, di promozione e di comunicazione, connesse alla partecipazione.
3. Il credito d’imposta è riconosciuto nel rispetto del- le condizioni e dei limiti di cui al regolamento
(UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis, al
regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione
degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis nel
settore agricolo e al regolamento (UE) n. 717/2014 della commissione, del 27 giugno 2014, relativo
all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli
aiuti de minimis nel settore della pesca e dell’acquacoltura. Il credito d’imposta è riparti- to in tre
quote annuali di pari importo ed è utilizzabile, esclusivamente in compensazione, ai sensi
dell’artico- lo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
sono stabilite le disposizioni applicative del presente articolo, con riferimento, in particolare, a:
a) le tipologie di spese ammesse al beneficio, nell’ambito di quelle di cui al comma 2;
b) le procedure per l’ammissione al beneficio, che avviene secondo l’ordine cronologico di
presentazione delle relative domande, nel rispetto dei limiti di cui al comma 1;
c) l’elenco delle manifestazioni fieristiche internazionali di settore per cui è ammesso il credito di
imposta;

e) le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d’imposta, secondo quanto
stabilito dall’articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.
5. Qualora l’Agenzia delle entrate accerti, nell’ambi- to dell’ordinaria attività di controllo,
l’eventuale indebita fruizione, totale o parziale, del credito d’imposta, la stessa ne dà
comunicazione al Ministero dello sviluppo economico che, ai sensi dell’articolo 1, comma 6, del ci-
tato decreto-legge n. 40 del 2010, provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi
e sanzioni secondo legge.
6. All’onere di cui al comma 1, pari a 5 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede ai sensi
dell’articolo 50.

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